Art. 45.
(Accesso alle informazioni ambientali).

      1. Ai fini della più completa predisposizione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 42, il committente ha diritto di accesso alle informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni. Le informazioni così ottenute possono essere utilizzate solo per tali finalità.
      2. I decreti previsti dall'articolo 47 disciplinano e garantiscono le forme e le modalità di accesso alla documentazione del progetto da parte dei cittadini interessati.